Nella legge di bilancio autunnale del 2017 il governo inglese ha annunciato la volontà di introdurre il reverse charge IVA (IVA inversa) per arginare l’evasione fiscale nel settore delle costruzioni. Benché nel progetto iniziale la data per l’entrata in vigore fosse prevista per il 1° ottobre 2019, il governo ha deciso di rimandare l’attuazione al 1° ottobre 2020, così da dare alle imprese più tempo per prepararsi e adeguarsi alle nuove disposizioni.
Dal punto di vista tecnico il reverse charge Iva è una modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto che consente di traslare l’onere impositivo dal fornitore al cliente.
L’Iva inversa inciderà unicamente sulle aliquote standard o ridotte, nei casi in cui è richiesto che i pagamenti siano segnalati attraverso il CIS (Construction Industry Scheme). Secondo Il CIS, gli appaltatori detraggono il denaro dei pagamenti di un subappaltatore e lo trasferiscono direttamente a HMRC. Le detrazioni valgono come pagamenti anticipati per l’imposta del subappaltatore e come assicurazione nazionale (National Insurance).
Il regime della nuova imposta non modifica la responsabilità della fornitura dei servizi specificati, ciò che cambia è il modo in cui viene contabilizzata l’IVA su tali forniture. L’IVA, dunque, non sarà più addebitata e contabilizzata dal fornitore ma costituirà un onere a carico del destinatario delle fatture. Dal punto di vista pratico il cliente, destinatario della fornitura di servizi di costruzione, dovrà pagare l’IVA a HMRC sollevando così il fornitore dall’onere del pagamento.
Poiché la nuova imposta si applica solo alle forniture in cui i pagamenti sono segnalati attraverso il CIS, le forniture interessate sono strettamente connesse a quelle definite come operazioni di costruzione nel CIS, ai sensi della sezione 74 del Financial Act 2004.
Si applica ai seguenti servizi di edilizia e di costruzione con IVA normale o ridotta:
- costruzione, modifica, riparazione, ampliamento, demolizione o smantellamento di edifici o strutture (permanenti o meno), compresi gli impianti offshore;
- costruzione, modifica, riparazione, ampliamento o demolizione di qualsiasi opera connessa alla proprietà’, compresi muri, lavori stradali, linee elettriche, apparati di comunicazione elettronica, piste di aeromobili, banchine e porti, ferrovie, corsi d’acqua, condutture, bacini idrici, condotte idriche, pozzi, fognature, impianti industriali e installazioni a fini di drenaggio del suolo, protezione delle coste o difesa;
- installazione in qualsiasi edificio o struttura di sistemi di riscaldamento, illuminazione, aria condizionata, ventilazione, alimentazione, drenaggio, servizi igienico-sanitari, fornitura di acqua o protezione antincendio;
- pulizia interna di edifici e strutture, per quanto effettuata nel corso della loro costruzione, modifica, riparazione, ampliamento o restauro;
- dipingere o decorare le superfici interne o esterne di qualsiasi edificio o struttura.
Si applica anche ai servizi che formano parte integrante, o che sono propedeutici o che devono essere completati.
Non sono interessate dalla nuova imposta le seguenti attività:
- perforazione o estrazione di petrolio o gas naturale;
- estrazione (sia sotterranea o superficiale) di minerali e tunnel o costruzione di opere sotterranee, a tale scopo;
- fabbricazione di componenti o attrezzature per l’edilizia o ingegneria, materiali, impianti o macchinari;
- fabbricazione di componenti per sistemi di riscaldamento, illuminazione, condizionamento dell’aria, ventilazione, alimentazione elettrica, drenaggio, risanamento, fornitura di acqua o protezione antincendio, o consegna di una qualsiasi di queste cose;
- il lavoro professionale di architetti o geometri o di consulenti nella costruzione, ingegneria, decorazione di interni o esterni o nella sistemazione del paesaggio;
- la realizzazione, l’installazione e la riparazione di opere artistiche, che sono sculture, murales e altre opere di natura interamente artistica;
- firma scrivendo ed erigendo, installando e riparando insegne e pubblicità;
- l’installazione di posti a sedere e persiane;
- l’installazione di sistemi di sicurezza, compresi allarmi antifurto, televisione a circuito chiuso e sistemi di diffusione sonora.
Sono escluse anche le forniture di servizi specifici in cui fornitore e cliente abbiano un rapporto particolare o le forniture tra proprietari e inquilini.
L’Iva inversa non si applica agli end users (utenti finali) di servizi di edilizia e di costruzioni. Gli end users possono essere anche imprese o gruppi di imprese registrati col CIS come appaltatori o subappaltatori purche’ non effettuino successivi servizi in campo edile.
Quando effettuano una fornitura a cui si applica l’inversione contabile nazionale, i fornitori devono:
- Indicare tutte le informazioni normalmente richieste per una fattura valida ai fini IVA;
- Indicare sulla fattura che si applica l’inversione contabile nazionale e che il cliente è tenuto a contabilizzare l’IVA.
L’importo dell’IVA dovuto a titolo di inversione contabile nazionale deve essere chiaramente indicato sulla fattura ma non dovrebbe essere incluso nell’importo indicato come IVA totale addebitata.
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