In base ai dati pubblicati nella Gazzetta ufficiale, si è registrato un notevole aumento del numero di fusioni che hanno coinvolto società del Regno Unito tra il 2016 e il 2017.
Sebbene non sia possibile identificare le motivazioni di questo incremento, è probabile che la Brexit abbia giocato un ruolo chiave in questo processo.
La normativa in questione si applica alle fusioni che comportano una ristrutturazione aziendale, a seguito della quale le attività e le passività di una società registrata in uno stato dello Spazio Economico Europeo (detta “Transferor Company”) siano assorbite da un’altra società di altro stato SEE (detta “Transferee Company”).
La normativa prevede tre diversi tipi di fusione transfrontaliera:
- la fusione mediante assorbimento: si ha quando tutte le attività e passività della società cedente vengono trasferite ad un’altra società già esistente. La società cedente, al termine del processo di fusione, verra’ dissolta senza bisogno di alcuna liquidazione;
- fusione mediante incorporazione di una società sussidiaria già interamente posseduta; anche in questo caso la società incorporata si dissolve senza andare in liquidazione;
- fusione mediante costituzione di una nuova società: si verifica quando due o piu’ societa’ cedenti si fondono in una nuova società appositamente costituita.
La normativa stabilisce quelli che sono gli adempimenti pre-fusione (pre-merger requirements) che ciascuna società coinvolta nel processo di fusione deve intraprendere prima che la fusione possa essere approvata.
Devono infatti essere portati a termine i seguenti adempimenti preliminari:
– la preparazione e l’adozione del progetto di fusione;
– preparazione della relazione degli amministratori, che deve specificare l’effetto della fusione per gli azionisti, i creditori e i dipendenti della società, nonche’ i motivi legali ed economici della proposta. Generalmente, l’amministratore della societa’ inglese che partecipa alla fusione deve inviare copia del report ai rappresentati dei propri dipendenti (sempre nel caso in cui la societa’ abbia dei dipendenti) almeno due mesi prima della data della prima assemblea dei soci della societa’ medesima.
– In alcuni casi e’ anche necessario che un espero indipendente rediga un report sugli effetti della fusione. Tale report non e’ necessario quando si tratta di una fusione mediante assorbimento di una societa’ gia’ interamente posseduta (fusione con procedura semplificata), quando si tratta di una fusione per assorbimento dove il 90% o piu’ dei titoli della societa’ incorporata sono detenuti da o per conto della societa’ incorporante o, ancora, tutti i soci delle societa’ partecipanti alla fusione ritengono di comune accordo che tale report non sia necessario.
Il progetto comune di fusione deve essere approvato dai soci di ciascuna societa’ nel corso di una assemblea degli azionisti appositamente convocata dal Tribunale.
Tale formalita’, tuttavia, non e’ necessaria nel caso di procedura semplificata.
Il Tribunale, infatti, puo’ ordinare la convocazione dell’assemblea dei soci, nel corso della quali gli stessi dovranno approvare con una maggioranza del 75% il progetto comune di fusione, nonche’ la convocazione dell’assemblea dei creditori della societa’.
L’amministratore della societa’ inglese che partecipa alla fusione dovra’ inviare alla Companies House tutti i dettagli (data, ora e luogo) delle assemblee convocate dal Tribunale, assieme ai seguenti documenti:
- copia dell’ordinanza del Tribunale per la convicazione delle predette assemblee;
- copia del progetto comune di fusione;
- documenti contenenti i dettagli delle societa’ partecipanti alla fusione (ragione sociale, sede, giurisdizione, numero (nel caso della societa’ inglese), dettagli del registro delle imprese dove sono conservati i documenti societari, ecc..)
Gli amministratori della societa’ inglese dovranno occuparsi di inviare al Registrar i predetti documenti almeno 2 mesi prima della data di convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del progetto di fusione.
Il registro delle imprese provvederà a pubblicare l’avvenuta ricezione dei documenti per la fusione sul London Gazette almeno un mese prima della data di convocazione dell’assemblea dei soci.
Una volta eseguite queste formalita’, la societa’ inglese dovra’ ottenere dal Tribunale un certificato che attesti l’adempimento di tutti i requisiti pre-merger. L’altra societa’ partecipate alla fusione dovra’ portare a termine una procedura simile nello stato di registrazione, cosi’ come previsto dalla normativa nazionale del paese europeo che da’ attuazione alla normativa in materia di fusioni transnazionali.
Una volta ottenuto il certificato pre-fusione, le società coinvolte nella fusione potranno presentare una domanda congiunta alle autorità competenti nel paese della società cessionaria; nel caso di una società UK l’autorità competente è rappresentata dalla High Court.
L’ordinanza emessa dalla High Court con cui il tribunale da approvazione alla fusione dovrà essere inviata a Companies House non oltre 7 giorni dalla data della sua emissione.
Quando Companies House ricevera’ detta ordinanza dovrà mandarne copia alle autorità competenti nel paese di giurisdizione della società cedente europea.
Se, al contrario, la società risultante dalla fusione sarà una società europea non avente sede nel Regno Unito, l’ordine di autorizzazione della fusione dovrà essere emanato dall’autorità competente sul territorio della cessionaria, mentre la cedente UK dovrà presentare a Companies House copia di tale ordine tradotto in lingua inglese entro 14 giorni dalla sua data di emissione.
Quando Companies House riceve l’ordine emanato dall’autorità competente di altro paese europeo che approva la fusione procede d’ufficio a dissolvere la società UK cedente indicando in nota il nome della società cessionaria che ha ricevuto tutte le attività e passività della cedente.
Ad oggi, non è ancora chiaro quale sarà lo stato del Regno Unito durante il periodo di “transizione” proposto e data questa incertezza, si prevede un ulteriore aumento del numero di fusioni.
Se il Regno Unito dovesse mantenere lo status di Stato membro durante il periodo “transitorio” proposto, le società britanniche saranno ancora in grado di fondersi con altre società dello Spazio Economico Europeo ai sensi del regolamento in questione, a condizione che le leggi europee consentano fusioni con gli stati terzi.
Tuttavia, il rischio è che, per le fusioni intraprese ma non ancora completate alla data in cui si verifichera’ la Brexit, il certificato pre-fusione emesso dal Tribunale del Regno Unito possa non essere riconosciuto nel corrispondente tribunale dello SEE.
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