Di seguito viene esaminato il potenziale impatto della Brexit sulle società irlandesi che soddisfano il requisito del Director residente nell’ambito dello Spazio Economico Europeo avendo un amministratore che risiede nel Regno Unito.
Attualmente tutte le società in Irlanda sono tenute ad avere almeno un amministratore residente in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo in base a quanto dispone la sezione 137 del Companies Act del 2014.
Lo Spazio Economico Europeo è composto da 28 Stati membri dell’Unione Europea e dall’Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia.
Molte società irlandesi adempiono al requisito di avere un director residente del SEE avendo un amministratore che è residente nel Regno Unito.
Impatto della Brexit
Come risultato della Brexit, non è ancora chiaro se il Regno Unito continuerà a far parte dello Spazio Economico Europeo.
Nell’ipotesi in cui il Regno Unito esca dallo Spazio Economico Europeo in seguito alla Brexit, ogni società irlandese che adempie al requisito del Director residente nell’ambito del SEE avendo anche solo un amministratore nell’ambito del SEE che risiede nel Regno Unito sarà in contrasto con la Legge.
Una società e qualsiasi suo funzionario che non soddisfi il predetto requisito sarà ritenuto colpevole del reato previsto dalla categoria 4 e sarà soggetta ad una multa che non può essere superiore ai € 5.000.
Esenzioni dall’obbligo di avere un amministratore residente nell’ambito dello Spazio Economico Europeo
Una società non è obbligata ad avere un amministratore residente nell’ambito dello Spazio Economico Europeo quando ha emesso un’obbligazione del valore di € 25,000. Quest’ultima deve prevedere che, in caso di mancato pagamento da parte della società dell’intera sanzione o parte di essa inflitta inseguito a:
- Un reato commesso dalla società ai sensi del Companies Act;
- Un reato commesso dalla società ai sensi dell’articolo 1078 del Taxes Consolidation Act 1997;
- una sanzione che la società è stata tenuta a pagare ai sensi della sezione 1071 o 1073 del Taxes Consolidation Act del 1997
una somma di denaro diventerà esigibile al fine di estinguere l’importo dovuto dalla società.
Tale obbligazione deve essere valida per un minimo di due anni.
Una società non è tenuta ad avere un amministratore residente nell’ambito del SEE o un’obbligazione nel caso in cui sia stata rilasciata una certificazione dal Registrar of Companies, a seguito di una richiesta (Modulo di registrazione delle imprese B67 accompagnato da una dichiarazione di Entrate) effettuata da quest’ultima, stabilendo che la società ha un legame reale e continuo con una o più attività economiche che vengono svolte all’interno dello Stato. Affinché tale legame venga stabilito, i Revenue Commissioners devono verificare che la società soddisfi una delle seguenti condizioni:
- gli affari della società devono essere gestiti da uno o più soggetti da una sede legale principale stabilita nello Stato e tali soggetti devono essere autorizzati dalla società ad agire per suo conto;
- la società deve svolgere un’attività commerciale nello Stato;
- la società deve essere una controllata o una holding di una società o altre entità che soddisfi entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b);
- la società è una controllata di una società, un’altra controllata della quale soddisfa una o entrambe le condizioni indicate in (a) e (b).
Tale certificato sarà concesso soltanto nel caso in cui la società in questione riesca a fornire prova al Registro delle imprese del fatto che esista tale legame.
Conclusione
Resta da vedere se la Brexit comporterà l’uscita del Regno Unito dallo Spazio Economico Europeo. In caso positivo, le imprese che attualmente soddisfano il requisito del direttore residente nell’ambito dello Spazio Economico Europeo avendo un amministratore residente nel Regno Unito dovranno adottare misure per adempiere a tale criterio in un altro modo, sia nominando un direttore che risiede in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo o avvalendosi di una delle suddette esenzioni a questo requisito previste dalla legge.
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