Il Consiglio ed il Parlamento hanno finalmente approvato le nuove misure sull’antiriciclaggio contenute nella Direttiva V AML (riconosciuta come MLD5).
La nuova Direttiva è di particolare interesse per il settore di FinTech che, oltre agli importanti interventi sull’accesso pubblico alle informazioni sui titolari delle imprese europee, include misure dirette ad incrementare la trasparenza sul nuovo regime in tema di carte prepagate e sulle operazioni in criptovalute e servizi connessi.
Entrambi gli strumenti danno la possibilità di usufruire di mezzi di pagamento in grado di garantire l’anonimato delle parti, oltre a non necessitare dell’intervento di un istituto bancario, né nella fase di deposito né durante la transazione, potrebbero essere utilizzati a finanziare attività terroristiche.
MLD5 abbassa la soglia per identificare i titolari delle carte prepagate da € 250 a € 150. Inoltre, la direttiva richiede controlli di ‘conosci il tuo cliente’ (KYC) eseguiti su transazioni di pagamenti remoti o prelievi superiori a € 50. Le nuove disposizioni stabiliscono che le carte prepagate emesse al di fuori dell’Unione possono essere utilizzate nell’Unione Europea solo se sono conformi alle norme sull’anti-riciclaggio di denaro (AML). Questo è in gran parte influenzata dai legislatori europei’ preoccupati che gli individui possono finanziare il terrorismo “con pochi soldi in tasca”, come testimonia il fatto che le auto a noleggio utilizzati in attacchi terroristici sono state pagate con carte prepagate.
Con la nuova direttiva viene introdotto l’obbligo per le Autorità nazionali di predisporre strumenti idonei a registrare coloro che operano in criptovalute, al fine di esercitare un controllo più penetrante sulle movimentazioni che coinvolgono questi asset.
Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per implementare le nuove misure, in modo tale che il settore non risenta subito dell’impatto di tali modifiche.
In primo luogo, il Legislatore europeo si è preoccupato di ampliare la portata della normativa AML anche ai nuovi protagonisti del mercato delle monete virtuali. A questo proposito, all’art. 2, paragrafo 1, punto 3) sono state aggiunte le nozioni di “prestatore di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali” e “prestatore di servizi di portafoglio digitale”, le cui categorie divengono entrambe soggette agli obblighi generalmente previsti della Direttiva.
Le valute virtuali sono definite come una rappresentazione di valore digitale quando:
- non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico;
- non è necessariamente legata ad una valuta legalmente istituita;
- non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio;
- e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.
“Prestatore di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali”.
La MLD5 si applica a tutti gli utenti che scambiano monete considerate a corso legale contro valute virtuali, o viceversa. Sono naturalmente ricompresi in questa categoria anche i c.d. exchange, vale a dire le aziende commerciali che operano di norma attraverso piattaforme online e consentono di acquistare o vendere criptovalute, i quali rappresentano degli attori fondamentali in questo mercato.
“Il portafoglio digitale”
Gli altri soggetti cui è estesa la normativa sono i “custodi di servizi di portafoglio digitale”, definiti specificatamente all’art. 3, punto 19) come i soggetti che “forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”. Si tratta, in sostanza, di coloro che predispongono i servizi di “wallet”, vale a dire depositi informatizzati attraverso cui detenere monete virtuali e compiere operazioni.
L’impatto su Initial Coin Offer (ICO) – offerta di una nuova moneta
Gli emittenti di ICO rientrano nel campo di applicazione della nuova MLD5 se soddisfano la definizione di “custodi di servizi di portafoglio digitale” i quali “forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
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