Quando due o più persone acquistano un immobile, su queste viene automaticamente costituito un trust, senza che ci sia il bisogno di intraprendere ulteriori azioni.
All’inizio di questo mese Susan Young, socia del noto studio legale inglese Birketts, ha redatto un articolo intitolato “Untangling trust” avente ad oggetto il concetto di ‘Trust’ nel contesto della pianificazione patrimoniale e dei testamenti.
Quando due o più persone acquistano un immobile, viene automaticamente costituito un trust; i proprietari, detenendo l’immobile conferito nel trust, acquisiscono pertanto il titolo di trustees. Solitamente i proprietari detengono l’immobile per sé stessi (in quote uguali o diverse), ma puo’ capitare che detengano una quota della proprietà conferita nel trust per qualcun altro.
Le persone che possono trarre beneficio dal trust sono note come beneficiari del trust; costoro hanno il diritto di occupare l’immobile e ricevere i profitti quando la proprietà viene venduta.
È principalmente per questo motivo che il notaio, tra le altre cose, vuole sapere se l’intenzione è quella di mantenere la proprietà sotto forma di “tenants in common” oppure di “joint tenants”. Nel caso di “joint tenancy”, i beneficiari possiedono l’immobile in parti uguali, mentre nel caso di “tenancy in common” le quote possono essere uguali o diverse.
Spesso le quote detenute da ciascun beneficiario vengono stabilite al momento dell’acquisto dell’immobile ed indicate nel modulo di cessione. In tale modulo c’è un’apposita sezione dove vengono date tre opzioni alternative tra cui poter scegliere nel caso in cui i cessionari siano più soggetti.
In particolare, bisogna indicare se i cessionari:
- detengono la proprietà conferita nel trust per loro stessi in qualità di joint tenants;
- detengono l’immobile nel trust come “tenants in common” con quote uguali;
- detengono l’immobile nel trust in altri modi.
Se si desidera detenere la proprietà in quote diverse va selezionata la terza casella e va indicato a quanto ammonta ciascuna quota.
Nel momento in cui viene selezionata una delle tre opzioni, viene effettuata una dichiarazione ufficiale (“declaration of trust”). Tale dichiarazione, infatti, non per forza deve essere contenuta in un documento a sé stante; tale modulo ha lo stesso effetto giuridico.
La dichiarazione in questione è solitamente vincolante. Questo significa che le modifiche apportate successivamente nel rapporto tra i vari soggetti, come ad esempio chi paga cosa, non potranno determinare modifiche nelle rispettive quote di proprietà, come precedentemente dichiarate nel modulo di trasferimento.
In aggiunta al cosiddetto “express trust”, è anche possibile costituire altre tipologie di trust immobiliari. Per esempio, il cosiddetto “common intention constructive trust” può essere creato senza nemmeno la necessità di creare documenti o firmare niente. Brevemente, questo tipo di trust puo’ essere istituito quando tutte e due le parti intendono condividere la proprietà e decidono di non documentarlo formalmente.
È necessario pertanto considerare attentamente tutte le varie opzioni quando si decide di acquistare una proprietà immobiliare ed è consigliabile consultare dei legali quando si hanno dei dubbi.
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