La Startup è una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia, che risponde a determinati requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. I requisiti, la definizione e il significato di start up innovativa, sono definiti dall’art. 25 del Decreto Crescita del 2012. Tale decreto, definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.
Si prevedono delle novità per le Startup innovative, poiché il D.d.L. di bilancio 2017 sottoposto all’esame della Commissione di Bilancio ad ottobre e che sarà sottoposto al vaglio del Parlamento a fine novembre, ha apportato alcune modifiche al Decreto Crescita.
I cambiamenti più significativi sono:
- L’art. 14 del D.d.L. di bilancio ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 29 del Decreto Crescita, che estende la durata e rende permanenti, a decorrere dall’anno 2017, le misure di incentivazione fiscale. L’attuale normativa limitava infatti l’agevolazione agli anni d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016.
- Dal 1 gennaio 2017, la misura della detrazione dall’imposta lorda per i soggetti IRPEF è elevata al 30% dei conferimenti effettuati in start-up innovative senza alcuna distinzione tra quelle a vocazione sociale e operanti nell’ambito energetico e le altre. L’importo massimo agevolabile per periodo d’imposta viene inoltre elevato, da € 500.000 per ciascun periodo d’imposta, ad € 1.000.000.
- Dal 1 gennaio 2017, la misura della deduzione dal reddito imponibile per i soggetti IRES è anch’essa elevata al 30% dei conferimenti effettuati in start-up innovative senza alcuna distinzione tra quelle a vocazione sociale e operanti nell’ambito energetico e le altre. L’importo massimo agevolabile rimane, invece, stabile ad € 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta come nella precedente formulazione normativa.
- Il D.d.L. di bilancio 2017 aumenta da due a tre anni il c.d. holding period, ovvero, il periodo minimo di mantenimento dell’investimento nelle start-up innovative, sotto il quale si ha la decadenza dall’agevolazione. Questo conferma quanto stabilito dal D.M. 25 febbraio 2016, che già a partire dall’anno d’imposta 2015 innalzava il periodo di mantenimento minimo dell’investimento. L’investitore soggetto IRPEF o IRES può, pertanto, decadere dal diritto alle agevolazioni suddette se entro 3 anni dalla data in cui l’investimento rileva si verifica:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti;
- la riduzione di capitale e/o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzo di emissione delle azioni o quote delle Startup innovative;
- il recesso o l’esclusione degli investitori;
- la perdita, da parte della Startup innovativa, di uno dei requisiti richiesti dall’art. 25, c. 2 del Decreto Crescita.
Tuttavia non si perde l’agevolazione quando:
- decorrono cinque anni dalla costituzione della società;
- la soglia di € 5.000.000 del valore della produzione annua viene superata;
- si partecipa alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
- si trasferiscono le partecipazioni a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente e conseguente le operazioni straordinarie.
Attualmente la proroga e le modifiche delle misure agevolative sono subordinate alla autorizzazione della Commissione europea. Già per l’anno 2016 la commissione europea aveva consentito la proroga di tali misure, autorizzazione che era stata recepita tramite decreto MEF del 25 febbraio 2016.
Se, ad esempio, si ipotizza un investimento pari all’importo massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta, si avrà:
Soggetto investitore |
Importo massimo agevolabile (Euro) |
Percentuale di agevolazione (senza distinzione) |
IRPEF |
1.000.000 |
30% |
IRES |
1.800.000 |
30% |
Quindi i vantaggi derivati dalle nuove agevolazioni fiscali comporteranno:
I nuovi vantaggi fiscali |
La maggiorazione dell’incentivo fiscale |
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Start-up a vocazione sociale/ambito energetico |
Altre start-up |
Start-up a vocazione sociale/ambito energetico |
Altre start-up |
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€ 300.000 (€ 1.000.000 x 30%) |
€ 300.000
(€ 1.000.000 x 30%) |
+ € 175.000 | + € 205.000 | |
€ 129.600
(€ 1.800.000 x 30% x 24%) |
€ 129.600
(€ 1.800.000 x 30% x 24%) |
– € 4.050 |
+ € 30.600 |
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Da questo esempio di evince come l’incentivo fiscale premi maggiormente i contribuenti soggetti IRPEF, che godranno di un raddoppio dell’importo dell’investimento sulla base del quale verrà calcolata l’agevolazione e di una maggiorazione di aliquota; per i soggetti IRES i miglioramenti sono meno evidenti, poiché l’importo massimo agevolabile è rimasto lo stesso.
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