Le nuove misure Europee nella lotta al riciclaggio

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La Commissione Europea ha recentemente adottato una proposta di direttiva con alcune modifiche all’attuale quadro normativo in materia di antiriciclaggio dettato dalla Direttiva 2015/849/UE (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”).

Il 20 maggio 2015 era stato adottato un nuovo quadro giuridico in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — “AML/CFT”), composto dai seguenti strumenti:

  • Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (“quarta direttiva antiriciclaggio”);
  • Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (“regolamento sui trasferimenti di fondi”).

Tra le novità introdotte dal suindicata proposta vi è l’invito agli Stati membri dell’UE di costituire registri nazionali dei beneficiari effettivi delle società e dei trust.

Gli Stati membri si sono impegnati a dare attuazione alla direttiva con tempestività e comunque entro la fine del 2016.

Tra le misure proposte, dirette specificamente a contrastare il finanziamento del terrorismo, vi sono:

  • Il rafforzamento dei poteri dei Intelligence dei vari paesi e facilitare la cooperazione tra le stesse;
  • Neutralizzare i rischi di finanziamento del terrorismo legati alle virtual currencies;
  • Introduzione di maggiori controlli sull’accesso a mezzi di pagamento quali carte prepagate anonime;
  • Incisivi controlli sulle operazioni eseguite da e verso con Stati cosiddetti “risky”.

Uno degli elementi chiave del quadro giuridico dell’UE è l’approccio basato sul rischio.

Le situazioni che presentano un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo possono giustificare l’applicazione di misure rafforzate, mentre quelle in cui il rischio è ridotto possono legittimare l’attuazione di controlli meno rigorosi.

L’articolo 9 della quarta direttiva antiriciclaggio incarica la Commissione di individuare le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di Antiriciclaggio che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione.

Le giurisdizioni ad alto rischio sono quelle in cui le caratteristiche della normativa finanziaria aumentano la probabilità di offrire servizi di riciclaggio di denaro, utilizzati da organizzazioni terroristiche e criminali.

L’essenza di questo elenco non è di stigmatizzare ma di indicare apertamente le giurisdizioni con cui l’Unione è determinata a mantenere e intensificare il dialogo per eliminare le carenze individuate e che hanno la volontà di cooperare.

Il GAFI, l’organismo di normazione internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, promuove l’attuazione di misure giuridiche, normative e operative per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento dei terroristi e altre minacce connesse all’integrità del sistema finanziario internazionale.

Emette le cosiddette raccomandazioni GAFI (“Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa”) che rappresentano gli standard mondiali in materia di Antiriciclaggio.

Per tenere conto del livello di impegno dimostrato dai paesi terzi ad alto rischio, nell’ambito del GAFI, a rimediare alle carenze individuate, i paesi terzi in questione sono elencati in sezioni distinte dell’allegato dell’atto delegato, come segue:

  1. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione.
1 Afghanistan
2 Bosnia-Herzegovina
3 Guyana
4 Iraq
5 Repubblica democratica popolare del Laos
6 Syria
7 Uganda
8 Vanuatu
9 Yemen

II. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l’attuazione del piano d’azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

1 Iran

III. Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

1 Repubblica popolare democratica di Corea

L’elenco sarà rivisto dalla Commissione ad intervalli opportuni.

La Direttiva Antiriciclaggio ha quindi ribadito il ruolo fondamentale che giocherà lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei vari paesi ed ha, inoltre, attribuito alle Autorità europee di vigilanza maggiori poteri tra cui il compito di valutare e fornire un parere sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo dei vari Stati.

Marina d’Angerio
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
ICAEW Chartered Accountant

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Dottore Commercialista Chartered Accountant in Londra   Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritta all’albo di Torino e laureata presso l’Università degli Studi di Torino.   ICAEW Chartered Accountant ed Auditor in Inghilterra e Galles.   Presso lo studio si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali.

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