Le disposizioni fiscali sanzionavano la mancata dichiarazione dei conti bancari aperti, utilizzati o chiusi all’estero. L’ammenda era fissata in una percentuale del saldo di questi conti se superiore a 50.000 euro al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Costituzionale ha rilevato che questa ammenda veniva applicata anche nell’ipotesi in cui le somme depositate sui conti bancari esteri non fossero state sottratte fraudolentemente all’imposizione fiscale. Il Consiglio Costituzionale ha giudicato che applicare la sanzione proporzionale al semplice mancato rispetto di una dichiarazione obbligatoria e’ manifestamente sproporzionato rispetto alla gravita’ dei fatti che si intende sanzionare.
Il Consiglio Costituzionale, in conseguenza, ha dichiarato che la normativa fiscale e’ contraria alla Costituzione.
La censura del Consiglio costituzionale non ha effetto per le sanzioni forfettarie.
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