Nuova Black list “indeducibilità dei costi” e “controlled foreign companies” (CFC)
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha annunciato la firma dei due decreti ministeriali che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle CFC, già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.
I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.
La legge di stabilità ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.
L’articolo 1, comma 678, della Legge 190/2014 prevede che: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 168-bis del medesimo testo unico, l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.
In base a questo nuovo criterio il decreto firmato riscrive la black list sulla “indeducibilità dei costi” mantenendo nell’elenco 46 giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale.
In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere. Al verificarsi delle condizioni stabilite, l’Amministrazione Finanziaria potrà imputare alla società controllante residente i redditi dei soggetti partecipati non residenti. In tema di CFC, il comma 680, articolo 1, della Legge di Stabilità 2015 ha previsto che: “Al comma 4 dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”.
Tabella delle due black list a seguito delle modifiche apportate dai decreti.
Black List “CFC” | Black list “indeducibilità dei costi” |
1. Alderney (Isole del Canale)2. Andorra
3. Anguilla 4. Antille Olandesi 5. Aruba 6. Bahamas 7. Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero 8. Barbados 9. Barbuda 10. Belize 11. Bermuda 12. Brunei 13. Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta 14. Gibilterra 15. Gibuti (ex Afar e Issas) 16. Grenada 17. Guatemala 18. Guernsey (Isole del Canale) 19. Herm (Isole del Canale) 20. Hong Kong 21. Isola di Man 22. Isole Cayman 23. Isole Cook 24. Isole Marshall 25. Isole Turks e Caicos 26. Isole Vergini britanniche 27. Isole Vergini statunitensi 28. Jersey (Isole del Canale) 29. Kiribati (ex Isole Gilbert) 30. Libano 31. Liberia 32. Liechtenstein 33. Macao 34. Maldive 35. Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato 36. Montserrat 37. Nauru 38. Niue 39. Nuova Caledonia 40. Oman 41. Polinesia francese 42. Saint Kitts e Nevis 43. Salomone 44. Samoa 45. Saint Lucia 46. Saint Vincent e Grenadine 47. Sant’Elena 48. Sark (Isole del Canale) 49. Seychelles 50. Tonga 51. Tuvalu (ex Isole Ellice) 52. Vanuatu |
1. Andorra2. Angola
3. Antigua 4. Bahamas 5. Bahrein 6. Barbados 7. Barbuda 8. Brunei 9. Dominica 10. Ecuador 11. Giamaica 12. Gibuti (ex Afar e Issas) 13. Grenada 14. Guatemala 15. Hong Kong 16. Isole Marshall 17. Isole Cook 18. Isole Vergini statunitensi 19. Kenia 20. Kiribati (ex Isole Gilbert) 21. Libano 22. Liberia 23. Liechtenstein 24. Macao 25. Maldive 26. Monaco 27. Nauru 28. Niue 29. Nuova Caledonia 30. Oman 31. Panama 32. Polinesia francese 33. Portorico 34. Saint Kitts e Nevis 35. Samoa 36. Salomone 37. Saint Lucia 38. Saint Vincent e Grenadine 39. Sant’Elena 40. Sark (Isole del Canale) 41. Seychelles 42. Svizzera 43. Tonga 44. Tuvalu (ex Isole Ellice) 45. Uruguay 46. Vanuatu
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Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 4 dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, verrà fornito un elenco dei regimi fiscali speciali che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.
Sono da segnalare le difficoltà’ interpretative ed attuative che i due decreti non hanno ne’ affrontato ne’ corretto.
Redazione
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