La nuova legge sugli sgravi fiscali concessi per il reinvestimento nella produzione e/o acquisto di materiale tecnico utilizzati entro il 31 dicembre 2016, e’ applicabile dal 1 luglio 2014.
Gli utili reinvestiti in attrezzature tecniche (macchinari, attrezzature ed impianti di lavoro) utilizzate per lo svolgimento di attività economiche sono esenti dall’imposta sulle società. I tipi di attrezzature che possono beneficiare di tale agevolazione fiscale sono definite nel sottogruppo 2.1 del catalogo che elenca la classificazione e la normale vita utile delle immobilizzazioni (disponibile solo in rumeno).
L’utile che può essere reinvestito rappresenta il saldo del conto economico per il periodo, vale a dire il profitto contabile accumulato l’anno in cui è realizzato l’investimento. Lo sgravio fiscale è concesso fino al limite dell’imposta dovuta sul reddito delle società per il periodo in cui sono eseguiti questi investimenti.
Durante il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2014, l’esenzione fiscale sarà applicata per l’utile contabile registrato a partire dal 1 ° luglio 2014 e reinvestito in prodotti e/o acquisiti, che sono stati messi in funzione dopo tale data.
Lo sgravio fiscale sarà calcolato trimestralmente o annualmente, caso per caso, ed il margine di profitto che deriverà dall’agevolazione fiscale sarà destinato con priorità alla costituzione di riserve, fino alla somma corrispondente al profitto contabile registrato alla fine dell’esercizio. Tali riserve saranno tassabili nel momento in cui vengono utilizzate o, nel caso di riorganizzazioni, se non possono essere prese in carico dalla società beneficiaria della riorganizzazione.
Lo sgravio fiscale si applica solo per i cespiti di nuova costituzione.
I contribuenti che beneficiano di questo incentivo sono anche tenuti a conservare i cespiti specifici per almeno la metà della loro durata economica normale stabilita secondo le norme contabili applicabili, ma per non più di 5 anni.
La non conformità alla condizione di cui sopra comporterà la rideterminazione dell’imposta sulle società e l’applicazione di sanzioni a partire dalla data dello sgravio fiscale fino al momento in cui ne e’ cessato il diritto.
Le attrezzature tecnologiche trasferite con la riorganizzazione, assorbite con le operazioni di fallimento/liquidazione, nonché distrutte, perse o rubate, per le quali esiste la documentazione giustificativa, non concorrono alla rideterminazione degli accantonamenti e delle sanzioni.
I contribuenti che beneficiano di tale incentivo non possono applicare su queste apparecchiature il metodo di ammortamento accelerato.
Disposizioni analoghe erano applicabili per il periodo dal 1 ottobre 2009 al 31 dicembre 2010; a quel tempo, prevedevano in realtà solamente un breve differimento dell’imposta sulle società, in quanto il valore fiscale delle attrezzature è stato contemporaneamente ridotto dell’importo sottratto all’imposta sulle società, che era equivalente ad una riduzione delle detrazioni sull’ammortamento fiscale per le relative attrezzature.
Il nuovo incentivo, applicabile a partire dal 1 Luglio 2014 è quindi molto più attraente, in quanto i contribuenti potrebbero anche beneficiare di detrazioni fiscali sul valore totale delle attrezzature acquistate con l’incentivo.
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