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La Commissione chiede l’attuazione delle norme contro l’evasione

La Commissione ha inviato pareri motivati al Belgio, alla Grecia, alla Finlandia, (provincia di Åland), all’Italia e alla Polonia, chiedendo loro di notificare il recepimento nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali della direttiva sulla cooperazione amministrativa.

La direttiva sulla cooperazione amministrativa mira ad aumentare la trasparenza, a migliorare lo scambio di informazioni ed a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, strumenti fondamentali per combattere l’evasione fiscale .

 Gli Stati membri erano giuridicamente obbligati a dare applicazione a tale direttiva a partire dal 1° gennaio 2013.

Il Belgio, la Grecia, la Finlandia, l’Italia e la Polonia non hanno ancora notificato alla Commissione l’avvenuto recepimento della direttiva in questione nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.

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Unione Europea: nuove tipologie di cessioni comprese nel reverse charge

Novità nell’ applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 luglio 2013 ha pubblicato due provvedimenti relativi al Quick Reaction Mechanism che introducono nuovi casi di applicazione del meccanismo di inversione contabile.

Il primo è relativo al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

Il secondo è relativo al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi

E’ previsto che gli stati membri possano imporre per un periodo minimo di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il meccanismo del reverse charge per le seguenti cessioni  :

•di gas ed energia elettrica e dei relativi certificati

•di console di gioco

•di tablet, computer e cellulari

•di cereali e colture industriali

•di metalli

Tale meccanismo è applicabile anche le prestazioni di servizi di telecomunicazione.

In caso di urgenza gli Stati membri possono seguire un procedimento rapido e semplificato per estendere temporaneamente (durata non superiore a nove mesi) il meccanismo anche ad altre operazioni diverse da quelle elencate, per le quali siano individuati possibili fenomeni elusivi.

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Incontri Unione Euopea Monaco: si parla di fiscalità internazionale

In occasione di questo incontro, il Ministro di stato monegasco ha ricordato gli sforzi intrapresi dal Principato dal 2009 in materia di trasparenza fiscale e di scambio di notizie, particolarmente nell’ambito dell’OCSE

Il Commissario europeo incaricato della fiscalità, Algirdas Semeta, ha incontrato il Ministro di stato del Principato di Monaco, S.E. M. Michel Roger.

S.E. M. Michel Roger ha sottolineato anche che Monaco non si è opposto a rinforzare la cooperazione con l’unione europea, nell’ottica di una rinegoziazione della Direttiva sulla Fiscalità del risparmio.
S.E. M. Michel Roger ha insistito tuttavia sulla necessità di un’uguaglianza di trattamento.

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Frontalieri: proroga della franchigia tributaria fino al 2014

Anche per l’anno 2013 i lavoratori residenti in Italia nelle zone di frontiera o nei Paesi limitrofi hanno diritto alla franchigia fiscale già prevista per il 2012. Sono “lavoratori dipendenti frontalieri” coloro che operano in Principato di Monaco, Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, San Marino, Città Stato del Vaticano.

La Legge di Stabilità per il 2013 ha prorogato anche per il periodo d’imposta 2013 l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile in Italia dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi per un importo pari a Euro 6.700.

Un lavoratore frontaliero che percepisca, un reddito di lavoro dipendente prestato in area di frontiera pari a Euro 28.000e si  ipotizzi che il lavoratore abbia un immobile in Italia che produca reddito per 3.000 euro.

 Le imposte dovranno essere calcolate sulla somma complessiva del reddito meno la franchigia e cioè su Euro 24.300 (ovvero Euro 28.000 + Euro 3.000 – Euro 6.700).

 Ipotizzando, per semplicità espositiva, l’assenza di detrazione a carico del citato lavoratore, l’imposta netta sarà pari a Euro 5.961 (cioè euro 15.000 x 23% = euro 3.450 + Euro 9.300 x 27% = euro 2.511).

Le ragioni dell’agevolazione prevista in favore dei frontalieri possono riassumersi in una duplice esigenza:
“bilanciare” il sistema impositivo
“attrarre” a tassazione in Italia reddito.

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Svizzera-Italia: contatti per nuovo accordo fiscale

Svizzera e Italia riallacciano i contatti per un nuova intesa fiscale; all’ordine del giorno sono troviamo un accordo per un’ imposta liberatoria, un accordo contro la  doppia imposizione secondo lo standard dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’imposizione dei redditi dei frontalieri. Lo ha comunicato il portavoce della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

Non è stata fissata alcuna scadenza. Vi è stato un incontro a Berna ed i colloqui dovrebbero riprendere dopo l’estate.

Svizzera e Italia negozieranno su una nuova intesa per evitare la  doppia imposizione in base agli standard dell’OCSE e sul modo per regolare i capitali non tassati accumulati in passato.

 Roma è interessata a una soluzione analoga a quella pattuita con Gran Bretagna e Austria.
Come si procederà con i futuri redditi da capitale è una questione aperta che non è fra i punti all’ordine del giorno.

Un altro tema è la tassazione dei redditi di migliaia di lavoratori frontalieri italiani. Argomento delicato le “liste nere” che l’Italia ha stilato e che colpiscono imprenditori di piccole e medie imprese elvetiche che intendono operare oltre confine.

Entrambi i Paesi hanno interesse a risolvere queste questioni,  resta difficile fare previsioni sui tempi.

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