Dalle giurisdizioni

Scheda paese: Monaco

monaco2Monaco Principato : Scheda Paese (fonte Fisco Oggi)

Risale all’8 febbraio 1869 una ordinanza che ha abolito le tassazioni dirette, sia personali che sui beni e sugli affari.
Non esiste imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sui guadagni da capitale o sul patrimonio. Esiste però tassazione diretta per i cittadini francesi che sono residenti a Monaco da dopo il 1957. Il giorno 8 febbraio 1869 il Principe Carlo III ha emanato una ordinanza che ha abolito le tassazioni dirette, sia personali che sui beni e sugli affari. Le persone fisiche di nazionalità monegasca o straniera, residenti nel Principato di Monaco, non sono perciò soggette ad alcuna tassazione sui patrimoni personali, qualsiasi origine essi abbiano. C’e’ comunque da ricordare un trattato, la convenzione fiscale franco-monegasca del 18 maggio 1963 la quale stabilisce che le persone di nazionalità francese, che hanno assunto domicilio a Monaco dopo il 18 maggio 1957 o che comunque non possono provare di averlo preso prima di tale data, sono soggette al sistema fiscale francese, alle stesse condizioni delle persone fisiche che hanno il proprio domicilio in Francia.

 

Le successioni e le donazioni
Per quanto riguarda successioni e donazioni, l’imposta si applica solo ai beni siti in Monaco. Sono esenti da imposta sulle successioni o donazioni i beni lasciati o donati a Coniuge, ascendenti o discendenti, comunità locale, ospedali pubblici o organizzazioni di carità, fondazioni private di carità. Negli altri casi l’aliquota di imposta varia a seconda della relazione fra il donante e il donatario o fra il defunto e l’erede (relazione aliquota %: fratelli e sorelle 8; zii, nipoti 10; altri parenti 13; nessuna parentela 16).

La tassazione delle persone giuridiche
Dal 1° gennaio 1963 viene applicata una aliquota del 33,33 per cento sul reddito netto nei seguenti casi:
– imprese estere e locali, cioè società di capitali, sedi secondarie di società estere (branch), società di persone e imprese individuali, impegnate in Monaco in attività industriali o commerciali e con giro d’affari proveniente da operazioni compiute al di fuori del territorio monegasco per almeno il 25 per cento;
– società la cui attività in Monaco consiste nel ricevere ricavi dalla vendita o dalla concessione in licenza di brevetti, marchi, procedimenti industriali/formule e diritti su opere letterarie ed artistiche, senza riguardo alla loro fonte di provenienza.
Conseguentemente le imprese cui si fa riferimento al punto 1, che derivano più del 75 per cento del loro fatturato da fonti monegasche sono esenti da imposte sul reddito. Per quanto riguarda gli uffici di rappresentanza, è previsto un trattamento fiscale molto favorevole che può essere negoziato in anticipo con le autorità monegasche (tax ruling). Di regola gli uffici di rappresentanza dovrebbero essere tassati con riferimento al profitto realizzato da una impresa monegasca che conduce le medesime attività, applicando i prezzi che tale impresa fatturerebbe per i propri servizi a terzi. Nella pratica, data la difficoltà di stabilire tale profitto, gli uffici di rappresentanza vengono generalmente tassati sulla base di un profitto teorico netto, concordato anticipatamente con le autorità monegasche. Il profitto teorico netto viene espresso come una percentuale (al solito dell’8 per cento) delle spese sostenute in loco.

L’imposta sul valore aggiunto
In conseguenza dell’accordo doganale in vigore fra la Francia e Monaco, l’imposta sul valore aggiunto (Tva) si applica nel Principato sulle stesse operazioni e con le medesime aliquote previste dalla legge francese. Monaco è perciò indirettamente soggetta alle previsioni della sesta direttiva comunitaria. L’aliquota ordinaria è del 19,6 per cento. L’aliquota agevolata è del 5.5 per cento.

L’imposta di registro (droit d’enregistrement)
L’imposta di registro si applica sul trasferimento di certi beni siti in Monaco. Si elencano di seguito alcuni esempi di operazioni imponibili: cessione di beni immobili in Monaco 7,5 per cento; cessione di azienda 7,5 per cento; cessione di quote di Sci che detengono immobili a Monaco 6,5 per cento: locazione di immobili per durata illimitata o vitalizia 6,5 per cento; locazione di beni mobli per durata illimitata 1,0 per cento; sottoscrizione di azioni alla costituzione di una società 1,0 per cento; cessione di azioni, quote e titoli negoziali 1,0 per cento. L’imposta di bollo è minima ed è normalmente di ammontare fisso. Tuttavia, nel caso di emissione di azioni e di obbligazioni, l’imposta di bollo è dovuta nella misura dello 0,5 per cento sul valore nominale, aumentato dell’eventuale sovrapprezzo di emissione.

Il trust monegasco
Monaco è uno dei pochi paesi di civil law ad aver introdotto nel proprio ordinamento una legge sul trust. In forza di tale legge, uno straniero nel cui paese di provenienza sia previsto dal sistema legislativo l’istituto del trust è legittimato a costituire un trust per disporre dei propri beni in conformità alla legge del proprio paese. Il trust può essere sia inter vivos che testamentario. L’atto con cui si crea un trust inter vivos è soggetto all’imposta di registro che varia da 1,3 per cento a 1,7 per cento a seconda del numero dei beneficiari nominati nell’atto. In un trust testamentario, l’imposta di successione viene applicata ai beneficiari nella misura ordinaria in cui sarebbe applicata in caso di successioni testamentarie o ab intestato.

Capitale: Monaco
Lingua: francese (lingua ufficiale). Nelle scuole si insegna il monegasco
Moneta: euro (EUR)
Forma di governo: monarchia costituzionale
Principali trattati
Non esistono Convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte con l’Italia. Monaco ha firmato con la Francia una forma limitata di Convenzione contro la doppia imposizione (1963) e una Convenzione sulle imposte di successione (1950) che sono le uniche vigenti in materia fiscale.

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Dalle giurisdizioni|Regno Unito

Regno Unito, costituzione limited

Costituzione Limited: procedure, tempi, costi Le Limited costituite nel Regno Unito sono le società più flessibili della Comunità Europea. I nostri esperti rendono semplice e rapida la creazione di una Limited Punti forti Costituzione della […]

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Types of companies

We have prepared a brief summary of each type of UK company to help you select the right structure for your requirements. For further advice, please contact us. Private Limited Companies The majority of companies […]

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Dalle giurisdizioni|Regno Unito

Types of companies

We have prepared a brief summary of each type of UK company to help you select the right structure for your requirements. For further advice, please contact us.

Private Limited Companies

The majority of companies are those limited by shares, with members or shareholders who hold one or more shares issued to them by the company in return for payment. Although most shares are fully paid and the shareholder has no liability for the company’s debts, a shareholder’s liability to the company’s creditors is normally limited to the amount of any shares that have been issued to them and which they have not fully paid for.

Public Limited Companies

Prior to the 1985 Companies Act, the only way that a company could offer its shares to the public to raise capital was by admission to one of the official stock markets.

This was limited to a relatively small number of substantial companies and excluded the small to medium-sized enterprise in need of capital. The 1985 Act created the PLC and made the procedure to acquire public company status much simpler.

The advantages in acquiring PLC status may for some be a matter of image, but for most a need to be legally entitled to offer shares to investors, subject to regulatory approvals.

A PLC must have an issued share capital of not less than fifty thousand pounds of which a minimum of 25% must be fully paid up. Shares cannot be issued for an undertaking to do work or perform services, payment for shares may only be by ‘cash’ or a non cash’ consideration. The latter method would normally be in respect of a property or other tangible asset and completed within 5 years of the allotment. A PLC is not obliged to float its shares or offer them for sale, and it can remain as private as the shareholders wish and as with private limited companies if the shares have been fully paid there is no shareholder liability. A PLC enjoys increased status because of the larger capital base. A PLC requires two shareholders and two directors one of whom may also be the company secretary. A company registered as a public company on its original incorporation cannot commence business or exercise its borrowing powers unless the Registrar has issued it with a certificate of entitlement to do business and borrow (the trading certificate) which normally takes approximately two weeks to process.

Companies Limited by Guarantee

A guarantee company has members, rather than shareholders, whose liability is limited by an amount, normally less than a £1, guaranteed by each member, which becomes due in the event of the company being wound up. The Memorandum includes a non-profit distribution clause and these companies are usually formed by professional, trade or research associations. After incorporation the company can be registered with the Charity Commission.

Flat Management Companies
A flat management company has its Memorandum and Articles of Association specially drawn up to allow the company to own, manage and administer a freehold property, which is normally divided into several dwelling units or flats, with each leaseholder owning a share in the company The leaseholder will be obliged to transfer the ownership of the share to the new leaseholder when disposing of the property.

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Dalle giurisdizioni

La société à responsabilité limitée

La società a responsbilità limitata lussemburghese non è dissibile dalle analoghe società italiane o francesi. Puo’ essere utilizzata anche come holding impropria.

La constitution doit être constatée par acte authentique.

Les associés

La Sarl doit compter au minimum 1 associé et au maximum 40. Ils peuvent être des personnes physiques ou morales. Leur responsabilité est limitée à leur apport.

Le capital

Le capital minimum est de 12.500 EUR, et doit être libéré en totalité au moment de la constitution.

Attention : un projet de Loi envisage de porter le montant du capital social minimum à 25.000 EUR.

Il est possible de procéder à des apports en nature s’ils consistent en éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion de travaux ou de prestations de services.

Le capital peut être augmenté par décision de l’assemblée générale des associés.

La gérance

La Sarl est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés. Les pouvoirs de la gérance sont déterminés par les statuts. Les limitations apportées à ces pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers, même si publiées.

Commissariat aux comptes

Dans les Sarl comprenant plus de 25 associés, la surveillance doit être confiée à un commissaire aux comptes.

L’assemblée générale ordinaire

Si la Sarl compte plus de 25 associés, il doit être tenu chaque année au moins une assemblée générale. Les associés y sont convoqués par lettre recommandée.

Pour les autres sociétés, les associés peuvent émettre leur vote par écrit.

Les parts sociales

Toutes les parts sont nominatives. Un registre doit être établi mentionnant l’identité des associés, la mention des cessions et la date de signification ou d’acceptation.

La cession des parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les 3/4 du capital social. Cette autorisation n’est pas requise pour la transmission à un associé, au conjoint, aux héritiers réservataires, aux personnes agréées dans les statuts.

La liquidation

Elle est ouverte par l’Assemblée Générale qui nomme à cette occasion un liquidateur.

C’est ensuite à l’assemblée générale qu’il revient de clôturer la liquidation, après avoir entendu le rapport du liquidateur.

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Scheda paese: Malta

MALTA : Scheda Paese (fonte Fisco Oggi)

Il sistema tributario è influenzato dal sistema britannico, soprattutto in relazione alla definizione della residenza fiscale

Convenzione tra la Repubblica italiana e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a La Valletta il 16 luglio 1981, ratificata con legge n. 304 del 2 maggio 1983, ed entrata in vigore dall’8 maggio 1985.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche
A seguito dell’ingresso di Malta nell’Unione europea, avvenuta il 1° maggio 2004, sono state apportate importanti novità al sistema fiscale che, tuttavia, rimane caratterizzato dai princìpi del diritto britannico dettati dall’Income Tax Law del 1948 e dal Tax Management Act del 1994. Pertanto il sistema fiscale maltese rimane fortemente influenzato dal sistema britannico, soprattutto in relazione alla definizione della residenza fiscale, elemento di fondamentale importanza nell’individuare la potestà impositiva del Fisco.

Residenza e domicilio nell’ordinamento maltese
In particolare, secondo le disposizioni normative contenute nel Income Tax Act del 1948 e nell’Income Tax Management Act del 1994 sono soggetti passivi di imposta per tutti i redditi, ovunque prodotti, le persone fisiche “ordinariamente” residenti o domiciliate a Malta. Le persone fisiche che invece non hanno residenza ordinaria a Malta, o non sono ivi domiciliate, sono considerati soggetti passivi soltanto per quanto attiene ai redditi originati a Malta, ovvero, per i redditi originati all’estero ma introdotti a Malta, escluse le somme derivanti da capital gain. In particolare, secondo l’ordinamento maltese, un soggetto è considerato residente “ordinario” quando dimostra immediatamente la propria intenzione a permanere per più di tre anni. In tal caso sarà considerato residente a partire dal suo arrivo nel Paese. Tuttavia, occorre far riferimento anche al concetto di domicilio. Secondo la normativa fiscale maltese, se un soggetto ivi residente è però domiciliato altrove, sarà soggetto a tassazione soltanto sui redditi prodotti a Malta mentre quelli prodotti all’estero verranno colpiti soltanto se rimessi entro il territorio attraverso i canali bancari.

Le tipologie di reddito soggette a imposta
I redditi assoggettati a imposta sono suddivisi in varie categorie, tra cui redditi d’impresa e lavoro autonomo, da lavoro dipendente, da investimenti, da capital gain. Tra i redditi esenti devono essere invece annoverate alcune categorie di redditi da capital gain, redditi pensionistici, borse di studio, e gli assegni per il mantenimento dei figli. Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Le imposte sul reddito dovute vanno versate in tre acconti in corso d’anno, ossia il 30 aprile, il 31 agosto, e il 21 dicembre. Il saldo, invece, deve essere versato entro il 30 giugno.
Le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fiscalmente residenti a Malta per l’anno di imposta 2008 sono le seguenti:

                           Singles                                                                   Coppia sposata

Classi reddito Aliquota
 
Deduzioni
 
 
Classi reddito
 
     Aliquota
 
Deduzioni
 
Tra 0-8500 0 0 Tra 0-11.900 0 0
Tra 8501 e 14.500 15% 1.275 Tra 11.901-21.200 15% 1.785
Tra 14.501 e 19.500 25% 2.275 Tra 21.201-28.700 25% 3.905
oltre 19.501 35% 4.675           oltre 28.701 35% 6.675

Fonte: sito governo maltese

Le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non fiscalmente residenti a Malta per l’anno di imposta 2008 sono invece le seguenti:

Classi reddito Aliquota
 
Deduzioni
 
Tra 0-700 0 0
Tra 701 e 3.100 20% 140
Tra 3.101 e 7.800 30% 450
oltre 7.801 35% 840

Fonte: sito governo maltese

In ogni caso, qualora un reddito imponibile, ad esclusione di dividendi, interessi e royalties, venga corrisposto a un soggetto persona fisica non fiscalmente residente a Malta viene applicata una ritenuta alla fonte del 25 per cento da pagare entro i 30 giorni successivi.

L’imposta sul reddito delle persone giuridiche
L’imposta societaria colpisce i redditi ovunque prodotti dai soggetti residenti, ovvero, i redditi prodotti nel Paese dai soggetti non fiscalmente residenti. Sono tuttavia previste specifiche esenzioni da imposta per determinate categorie di società, quali ad esempio, le società cooperative e le cosiddette “collective investiment scheme” (CIS). Ai fini dell’imposizione sui redditi societari sono considerate fiscalmente residenti a Malta le imprese costituite e registrate sul territorio. Sono altresì considerate residenti, a prescindere dal luogo di costituzione, le società la cui gestione o amministrazione sia svolta nel Paese, considerando a tal fine la residenza degli amministratori, la localizzazione del “centro di direzione dell’impresa”, nonché il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche relative alla conduzione dell’attività. L’aliquota sul reddito delle società è fissata al 35 per cento. Il reddito imponibile viene determinato in base delle risultanze contabili, apportando le necessarie variazioni previste dalla normativa fiscale.

Periodo d’imposta e dichiarazione dei redditi
Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. La dichiarazione annuale dei redditi deve essere predisposta entro nove mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La società è, in ogni caso, tenuta a versare tre acconti: il 30 aprile, 31 agosto e il 21 dicembre di ogni periodo d’imposta. Le perdite possono essere riportate negli esercizi successivi. Le società non residenti sono invece generalmente tassate mediante l’applicazione di una aliquota pari al 35 per cento sui redditi prodotti nel Paese, ovvero, sui redditi esteri (esclusi i capital gain) ricevuti a Malta. Tutte le spese considerate inerenti l’attività d’impresa sono, in linea di principio, ammesse in deduzione. I capital gain sono assoggettati ad imposizione mediante applicazione dell’aliquota ordinaria del 35 per cento e sono tra questi inclusi le plusvalenze ottenute dalla cessione di beni immobili, titoli, ad esclusione di quelli quotati al mercato regolamentare maltese, avviamento, marchi e copyright.

L’imposta sul valore aggiunto
Secondo la normativa fiscale maltese sono soggetti agli obblighi Iva tutti coloro che, nell’ambito delle attività imprenditoriali esercitate, producono un volume d’affari pari a: 15mila MTL (lire maltesi, corrispondenti a circa 35.170 euro) per le attività ordinarie; 10mila MTL (lire maltesi, corrispondenti a circa 23.447 euro) per i servizi a basso valore aggiunto; 6mila MTL (lire maltesi, corrispondenti a circa 14.068 euro) per le altre attività.

Le aliquote vigenti
Attualmente, sono previste tre aliquote ai fini Iva. In particolare:
– 0 per cento applicabile soltanto alle esportazioni, al trasporto internazionale di passeggeri e merci, al materiale stampato e alla fornitura di oro;
–  5 per cento applicabile alle prestazioni alberghiere;
– 18 per cento applicabile a tutte le altre transazioni, ivi comprese le importazioni, e tutte le tipologie di beni e servizi. Sono invece esenti da Iva le forniture di prodotti editoriali. I soggetti passivi, esclusi quelli che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti, sono tenuti a rilasciare fattura alle controparti che siano identificabili mediante un numero Iva. La fattura deve essere emessa entro trentuno giorni dalla prima delle due date seguenti: la data in cui i beni sono stati ceduti o i servizi prestati oppure la data in cui si è ricevuto il pagamento relativo alla cessione o prestazione.

Capitale: La Valletta
Lingua ufficiale: maltese e inglese
Moneta: euro (dal 1° gennaio 2008)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare (Commonwealth britannico)
La sostituzione del circolante su Malta
Dal 1º gennaio 2008 anche Malta condividerà la scelta della moneta unica europea, rispettivamente al tasso di cambio irrevocabile di 0,429300 lire maltesi. Per quanto riguarda Malta vi sono alcune differenze per alcune date. Sempre fissato al 1° gennaio 2008 il termine per provvedere alla conversione dei conti correnti bancari e postali in euro cosi come il corso legale per banconote e monete in lire maltesi è fissato al 31 gennaio 2008. Il cambio gratuito di banconote e monete presso le banche è consentito sino al 31 marzo 2008 mentre il termine ultimo per cambiare le monete in lire maltesi in euro presso la Central Bank of Malta è fissato al 1° febbraio 2010 cosi come il termine ultimo per cambiare le banconote in lire maltesi in euro è fissato al 31 gennaio 2018. (g.d.m.)
Accordi con l’Italia
Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e il patrimonio.

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Società Europea

untitledSOCIETA’ EUROPEA

Con la pubblicazione dello Statuto della Società Europea (SE), le istituzioni comunitarie intendono offire uno strumento legale adeguato per le attività transnazionali e transfrontaliere di tali soggetti economici.

Lo strumento si aggiunge al Regolamento in merito all´istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico – GEIE – e all’istituzione della  Società Cooperativa Europea.

Statuto della Società Europea:
Il Consiglio UE ha approvato due distinti tipi di documenti sulla Società europea:

  • Regolamento 2157/2001/CE,
    che disciplina in dettaglio le regole di costituzione e di funzionamento delle Società europee
  • Direttiva 2001/86/CE,
    che stabilisce le regole di partecipazione dei lavoratori alla creazione e allo sviluppo della società stessa.

Il regolamento e la direttiva sono due provvedimenti inscindibili. Per il resto, la disciplina va ricostruita attraverso il rinvio, totale o parziale, alla disciplina applicabile ad una società per azioni dello Stato membro in cui la SE ha la propria sede legale.

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di creare una Società Europea dotata di un proprio statuto giuridico, per permettere a società di Stati membri differenti di fondersi, di formare una holding o una filiale comune senza dover sottostare ai vincoli giuridici e pratici derivanti da quindici ordinamenti giuridici differenti.

Per quanto sia la direttiva che il regolamento siano entrati in vigore l’8 Ottobre 2004, occorre considerare che solo le imprese degli Statri membri che hanno già provveduto a recepire la direttiva possono già di fatto utilizzare questo nuovo strumento.

Per quanto riguarda l’Italia, la direttiva 2001/86/CE è stata recepita dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 188 “Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori” (pubblicato sulla G.U. n. 220, del 21/09/2005). L’elenco dei provvedimenti di attuazione adottati dagli altri Paesi UE è disponibile sul sito EUR-LEX.

La costituzione:

  • Società per azioni
  • Dotata di personalità giuridica
  • Nella denominazione sociale deve comparire l’indicazione Società europea (SE)
  • Capitale minimo sottoscritto 120.000 euro
  • Immatricolazione e cancellazione sono atti soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell´ Unione europea
  • La sede sociale della Se deve essere situata all’interno dell’UE

Le regole applicabili:

  • Il regime della SE è opzionale e alternativo a quello nazionale
  • In riferimento a tutto ciò che non è disciplinato dal regolamento si applicano le regole nazionali in cui la SE ha la sede sociale

La struttura:

  • Assemblea generale degli azionisti
  • Un organo di controllo e un organo di direzione (modello dualista)
  • Un organo di amministrazione (modello monista)

Il trasferimento di sede:

  • Progetto di trasferimento
  • Convocazione dell’assemblea generale
  • Un mese prima dell’assemblea generale: informazione del contenuto del progetto di fusione ad azionisti e creditori
  • Decisione dell’assemblea generale
  • Iscrizione nel nuovo Stato e notifica allo Stato in cui, in precedenza, era la sede della società
  • Cancellazione della precedente iscrizione
  • Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’immatricolazione e della cancellazione

La partecipazione dei lavoratori:

  • In fase di costituzione: creazione di un gruppo speciale di negoziazione
  • In fase di funzionamento: previsione di un organo di rappresentanza per la partecipazione diretta dei lavoratori alla vita della Se

Le materie non disciplinate:

  • Diritto della proprietà intellettuale
  • Diritto fallimentare
  • Diritto internazionale privato
  • Fiscalità
  • Regole per la formazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
  • Concorrenza

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Acquisizioni

Acquisizioni

Una delle opzioni di cui dispongono le imprese per accrescere la loro competitività ed espandere le loro attività nel proprio paese e all’estero consiste nel acquisire un’altra azienda. Le modalità sono tante e possono comportare:

  • un’offerta pubblica di acquisto di una società;
  • l’acquisto della maggior parte delle azioni o di una percentuale di controllo di una società quotata in borsa;
  • l’acquisto delle azioni di una società con l’accordo dei proprietari;
  • la fusione con un’altra impresa, ossia l’unione di due o più imprese in un’unica proprietà (mediante rilevamento di una società o creazione di una nuova).

Le fusioni costituiscono un modo più economico di espandere una società, poiché la procedura non richiede il pagamento in contanti delle attività trasferite dall’impresa assorbita all’altra.

L’UE ha fissato una serie di norme per consentire le fusioni interne e transfrontaliere delle società per azioni, nonché le offerte pubbliche di acquisto. Altre norme riguardano le operazioni di scissione che comportano il trasferimento delle attività dell’impresa frazionata a due diverse società.

  • Direttiva sulle fusioni interne delle società per azioni
  • Direttiva sulle fusioni transfrontaliere
  • Direttiva sulle scissioni delle società per azioni

Le acquisizioni e fusioni possono essere effettuate avvalendosi dei nuovi tipi di strutture aziendali europee, come la società europea (per azioni), il gruppo europeo di interesse economico e la società cooperativa europea.

Acquistare un’impresa con una struttura consolidata può rivelarsi vantaggioso per l’espansione di un’attività

Controllo delle fusioni

Le fusioni possono ostacolare o creare distorsioni della concorrenza conferendo all’entità nata dalla fusione una posizione di mercato dominante o un’influenza eccessiva nella catena di produzione o di distribuzione. Ciò può, a sua volta, causare un aumento dei prezzi al consumo, ridurre la scelta del consumatore e frenare l’innovazione.

Laddove il fatturato annuale delle imprese interessate supera una determinata soglia (intesa come percentuale delle vendite complessive e delle vendite in Europa), la Commissione europea deve esserne informata per poter analizzare l’impatto della fusione sulla concorrenza. Le fusioni con fatturati annuali inferiori vengono controllate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Le norme sulla fusione si applicano a tutte le imprese che operano nell’UE, a prescindere che la loro sede si trovi all’interno o al di fuori dell’UE.

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Dalle giurisdizioni

Scheda paese: Lussemburgo

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LUSSEMBURGO : Scheda Paese (fonte Fisco Oggi)

L’aliquota marginale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sfiora il 39%

Una persona fisica risulta fiscalmente residente in Lussemburgo se vi ha il domicilio intendendo per tale il luogo di ubicazione dell’abitazione in cui il soggetto vive, in condizioni che lasciano presumere che ivi vivrà anche per il futuro o la dimora abituale, che si presume sia in Lussemburgo laddove il soggetto risieda in tale Paese da almeno sei mesi. Le persone fisiche residenti in Lussemburgo sono tassate sul reddito da esse conseguito, ovunque prodotto. Le principali imposte che colpiscono le persone fisiche sono sul reddito delle persone fisiche e l’imposta sul patrimonio netto. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è contraddistinta dall’applicazione di aliquote progressive, secondo la seguente tabella:

 Reddito imponibile
Aliquota
da 0 a 10.335
0%
da 10.336 a 12.084
8,20%
da 12.085 a 13.833
Incremento marginale del 2,05% ogni € 1.749
oltre 36.570
38,95%

Alcune tipologie reddituali sono assoggettate a un regime fiscale di favore; i redditi (dividendi, interessi) derivanti dal possesso di obbligazioni che conferiscono il diritto al percepimento di utili in società residenti in Lussemburgo e ivi soggette a imposta in misura piena, ad esempio, sono imponibili nella sola misura del 50 per cento. L’imposta sul patrimonio netto si applica nella misura dello 0,50 per cento. Le persone fisiche che non sono residenti in Lussemburgo sono tassate sui redditi di fonte lussemburghese.

La tassazione dei redditi delle società residenti
Le principali imposte a cui sono assoggettate le società sono rappresentate dall’imposta sui redditi societari e dall’imposta municipale sull’attività d’impresa. Ai fini dell’imposta sui redditi societari, una società è residente in Lussemburgo se è ivi collocata la sede legale risultante dallo Statuto o quella di direzione effettiva degli affari. I principali soggetti giuridici assoggettati a tale imposta sono i seguenti:
– società di capitali;
– società in nome collettivo;
– società cooperative;
– società di mutua assicurazione;
– organizzazioni senza scopo di lucro.

La base imponibile dell’imposta sui redditi societari è determinata in base alla variazione subìta dal patrimonio netto nel corso dell’esercizio sociale. Più in dettaglio, il reddito tassato è costituito dalla differenza tra le attività nette al termine dell’esercizio e quelle risultanti all’inizio del periodo, opportunamente valutate sulla base dei criteri specifici dettati dal legislatore tributario. L’aliquota d’imposta è pari al 22,88 per cento (costituita dall’aliquota ordinaria del 22 per cento, maggiorata del 4 per cento da destinare al fondo per la disoccupazione). Vige un sistema progressivo delle imposte per le società i cui profitti siano inferiori a 15mila euro, secondo la seguente ripartizione: un’aliquota del 20 per cento per i redditi fino a 10mila euro e un’aliquota del 26 per cento sulla parte di reddito che supera tale limite. L’imposta municipale sull’attività d’impresa si applica ai soggetti che svolgono attività d’impresa residenti in Lussemburgo o aventi una stabile organizzazione in tale Paese. La base imponibile è costituita dal reddito come determinato ai fini dell’imposta sui redditi societari, per la parte che supera 17.500 euro. L’aliquota d’imposta risulta dal prodotto tra il tasso fisso di base (pari al 3 per cento) e il tasso fissato annualmente dal Comune; l’aliquota totale attualmente vigente nella municipalità di Lussemburgo è del 6,75 per cento.

La tassazione dei redditi delle società non residenti
Le società non residenti in Lussemburgo sono tenute al pagamento dell’imposta sui redditi societari limitatamente a specifiche tipologie reddituali individuate dalla legge. Tra di esse, i redditi d’impresa connessi a beni immobili o a stabili organizzazioni in Lussemburgo.

L’imposta sul valore aggiunto
Sono soggetti passivi Iva, in via generale, i soggetti che esercitano professionalmente cessioni di beni e prestazioni di servizi. L’imposta si applica su una base imponibile costituita, normalmente, dal corrispettivo pattuito per la cessione di beni o prestazione di servizi. L’aliquota d’imposta ordinaria è pari al 15 per cento. Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote:
– 12 per cento che si applica su una serie di beni e servizi indicati dalla legge: tra di essi, i servizi resi da professionisti e i tabacchi;
– 6 per cento applicabile su taluni beni e servizi, tra i quali le forniture di gas e elettricità;
– 3 per cento applicabile, tra gli altri, a libri, periodici, prodotti farmaceutici, prodotti alimentari.

Imposta sui consumi
Alcuni beni e servizi espressamente indicati dalla legge sono soggetti all’imposta sui consumi. Tra di essi, alcol, tabacco e olii minerali.

Dazi doganali
Le imposte doganali sono dovute in caso di importazioni, ovvero di acquisti di beni effettuati da operatori ubicati in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. L’importo dovuto viene determinato sulla base delle tariffe doganali.

Capitale: Lussemburgo
Lingua ufficiale: francese, tedesco, lussemburghese
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: monarchia costituzionale
Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione tra la Repubblica italiana e il Lussemburgo intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire la frode e le evasioni fiscali, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, ratificata con la legge n. 747 del 14 agosto del 1982 ed entrata in vigore il 4 febbraio 1983.

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