Tempo di vacanze attenti al contante
La carta costituzionale europea garantisce la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali all’interno dell’Unione Europea, e vieta rigorosamente qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Molto bene per la teoria ed i principi, un pochino meno bene nella realtà dei fatti.
Controllo dei movimenti di denaro contante
Gli stati membri sono fortemente impegnati nella lotta al riciclaggio di denaro sporco nonché al terrorismo internazionale ed al suo finanziamento. Anche questo è un principio sacrosanto.
La regola generale
L’obbligo di dichiarazione dei movimenti di denaro liquido fa parte della strategia comunitaria della lotta contro il finanziamento al terrorismo ed il riciclaggio di denaro sporco.Chiunque desideri entrare od uscire dal territorio dell’Unione Europea trasportando con se una somma di denaro contante uguale o superiore a 10.000 euro, o al suo controvalore in altre valute, deve presentare una dichiarazione alle autorità doganali.
Che cosa succede in caso di omessa dichiarazione?
Il denaro contante che viene trasportato può essere trattenuto o confiscato. In caso di omessa o falsa dichiarazione le autorità doganali applicano la loro legislazione nazionale.
Le sanzioni possono anche arrivare a pene di tipo carcerazione in caso di ipotesi di collegamento al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.
Quale è la sorte dei dati comunicati?
La confidenzialità dei dati è garantita al fine di proteggere la sicurezza dei cittadini quando trasportano denaro contante.
Le informazioni sono messe a disposizione dei Servizi di Informazione Finanziaria dello stato membro, attraverso il quale si è entrati o si è usciti dal territorio della Comunità Europea.
I Servizi di Informazione Finanziaria sono delle agenzie centrali che controllano le transazioni finanziarie allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro sporco e contro il finanziamento del terrorismo.
Quando è provato che il denaro contante è trasportato al fine di riciclare denaro sporco o di finanziare il terrorismo, gli Stati membri possono procedere allo scambio di informazioni tra di loro e con la Commissione Europea.
Movimento di denaro liquido all’interno della Comunità Europea
In alcuni Stati membri vigono disposizioni specifiche in materia di controllo e di dichiarazione per i movimenti intracomunitari di denaro contante; queste vengono applicate in aggiunta alla normativa UE.
Le misure nazionali devono essere conformi al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che autorizza gli Stati membri a predisporre delle procedure di dichiarazione dei movimenti di denaro ai fini di una informazione amministrativa o statistica, o a prendere delle misure giustificate da motivi connessi all’ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica; tuttavia queste misure e procedure non possono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione mascherata alla libera circolazione dei capitali.
Applicano il controllo dei movimenti di denaro contante alle frontiere con gli altri Stati Membri il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Germania, la Danimarca, la Spagna, la Francia, l’Italia, Malta, la Polonia e il Portogallo.
A questo scopo questi Stati ricorrono a un sistema di dichiarazione obbligatoria con una soglia di 10.000 euro, ad eccezione del Portogallo in cui la dichiarazione è facoltativa, a meno che la persona non sia controllata.
L’Austria estende i controlli sull’insieme del suo territorio. La Spagna, come l’Austria, ha introdotto dei controlli nazionali, ma limitatamente a importi superiori o uguali a 100.000 Euro.
Il Regno Unito non ha instaurato dei controlli abitudinari alle frontiere, ma i suoi funzionari effettuano, sul territorio, dei controlli a campione sia dei passeggeri che dei loro bagagli, al fine di verificare il trasporto di qualsiasi somma di denaro contante.
L’Irlanda applica una procedura simile a quella del Regno Unito, ma la soglia di denaro contante è fissata a 6.438 Euro.
Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia non praticano alcuna forma di controllo intracomunitario relativo alla movimentazione di denaro contante.
Italia: la normativa nazionale in dettaglio
Ogni persona che entra/esce dal territorio italiano “trasportando” denaro contante (o mezzi non tracciabili equivalenti) per un ammontare pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare dette somme utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane. La dichiarazione può essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Dogane ovvero consegnata in forma cartacea presso un Ufficio doganale.
Lo Stato italiano nel recepire la normativa comunitaria ha rivisto la disciplina riguardante le movimentazioni di denaro contante, o mezzi equivalenti, in entrata e in uscita dall’Italia, la cui provenienza o destinazione sia uno Stato comunitario ovvero extracomunitario, al fine di “contrastare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico finanziario” e di “individuare, attraverso l’obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e … tra l’Italia e gli altri Paesi comunitari”.
Si ricorda che tale obbligo era già presente nel nostro ordinamento nazionale la cui soglia era però fissata ad € 12.500.
Per denaro contante si intendono, in generale, i mezzi di pagamento non tracciabili, ossia:
– le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
– gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque;
– gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
– gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento firmati ma privi del nome del beneficiario.
Sono interessati dalla disciplina in esame anche i trasferimenti di denaro contante effettuati mediante plico postale o equivalente.
Sono invece esclusi dagli obblighi in esame i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, di assegni postali, bancari o circolari, tratti o emessi da Banche o Poste, a condizione che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Sono altresì esclusi i moduli di assegni bancari (non compilati) che il soggetto trasporta con sé recandosi all’estero.
In caso di eventuale rilascio a soggetti terzi devono essere comunque rispettate le regole di emissione, e cioè l’indicazione del beneficiario e clausola di non trasferibilità in caso di importi pari o superiori ad euro 5.000.
La dichiarazione di trasferimento
La dichiarazione di trasferimento di denaro contante deve essere, alternativamente:
– inviata telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima dell’entrata/uscita dal territorio italiano; in tal caso il soggetto interessato deve portare al seguito una copia della dichiarazione inviata ed il numero di registrazione attribuito alla stessa dal sistema telematico doganale;
– presentata in forma cartacea presso un Ufficio doganale di confine o limitrofo, al momento dell’entrata/uscita dal territorio italiano; in tal caso l’Ufficio rilascia copia della dichiarazione presentata con l’attestazione di ricevimento, copia che il soggetto interessato deve portare al seguito nel prosieguo del suo viaggio.
In riferimento ai trasferimenti di denaro contante tramite plico postale o mezzo equivalente, la dichiarazione in esame va presentata all’Ufficio postale ovvero al fornitore del servizio postale all’atto della spedizione, o nelle 48 ore successive al ricevimento, e non presso la Dogana.
Regime sanzionatorio
In caso di omessa, incompleta o non veritiera dichiarazione di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro, è previsto il sequestro del denaro trasferito o che si è tentato di trasferire eccedente la soglia di 10.000 euro, nel limite del 40% dell’importo oltre la soglia, con un minimo di 300 euro. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio, il denaro sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento della sanzione, è restituito all’interessato, a condizione che lo stesso provveda a presentare istanza entro 5 anni dalla data del sequestro.
Estinzione della violazione con versamento dell’oblazione ridotta
E’ prevista la possibilità di estinguere la violazione di omessa/incompleta/non veritiera dichiarazione mediante il pagamento di un’oblazione di ammontare pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro, con un minimo di 200 euro. Tale modalità è preclusa se la somma eccedente la soglia è superiore a 250.000 euro, ovvero se il soggetto si è già avvalso della facoltà oblatoria in esame nei 365 giorni precedenti.